Art. 13.
(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).

      1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefìci previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni legislative vigenti di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.